Superbonus 110% – Parte l’aiuto economico, ma i dubbi sono ancora tanti
ll decreto Rilancio ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione per lavori in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le spese per gli interventi di ristrutturazione devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e valgono anche per una sola seconda casa. Gli interventi agevolabili riguardano lavori di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici. Rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, come interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Tra i dubbi emersi a riguardo degli interventi ammessi c’è stata la questione sul cambio della caldaia, sulla ritinteggiatura delle persiane o sui lavori a box auto o garage. Per quanto riguarda la sostituzione della caldaia, l’intervento è ammesso tra le agevolazioni del Superbonus 110% purché si tratti di impianti a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto. Sulla questione infissi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio delle finestre comprensive di infissi beneficia dell’agevolazione se l’intervento è effettuato insieme a uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e se si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Non rientra tra i lavori ammessi la ritinteggiatura delle persiane. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, il Fisco ha chiarito che la detrazione spetta anche ai possessori o detentori di sole pertinenze, come box o cantine, che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi agevolabili. La detrazione viene ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta si può scegliere per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta a favore dei fornitori dei beni e servizi, di altri soggetti come persone fisiche, società ed enti, e di istituti di credito e intermediari finanziari. Sulla cessione del credito alle banche sembra non esserci, però, ancora piena chiarezza. I principali istituti di credito rinviano di qualche settimana le eventuali richieste o informazioni sulla procedura. Il meccanismo della cessione del credito non sarebbe chiaro neanche alle aziende e ditte di ristrutturazioni. Con la cessione del credito si dovrebbe ottenere uno sconto sul prezzo dei lavori. La cifra intera dovrebbe essere anticipata dalla ditta che poi dovrebbe rivalersi presso un ente di credito o sullo Stato. Intanto si sa che possono usufruire del bonus sia le persone fisiche che i condomini, le società sportive dilettantistiche, le Onlus e gli istituti di case popolari e cooperative abitative