Serie D – Ufficiale, Pro Sesto-Levico Terme sarà da rigiocare

Pro Sesto Levico Terme, gara da rigiocare

L’attesa pronuncia del giudice sportivo, alla fine, è arrivata: Pro Sesto-Levico Terme sarà da rigiocare a causa di un errore tecnico compiuto dall’arbitro. Come vi avevamo anticipato, la società ospite aveva presentato reclamo al giudice poiché il direttore di gara avrebbe ammonito tre volte, prima di espellerlo, il centrocampista della Pro Sesto Tommaso Gattoni, come era stato testimoniato anche da un video. In attesa di essere nuovamente disputata la gara, dunque, la Pro Sesto scende al terzo posto con 23 punti, venendo scavalcata dal Seregno e lo Scanzorosciate nel Girone B di Serie D.

La pronuncia del giudice per Pro Sesto Levico Terme

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S.D. LEVICO TERME e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del calciatore n. 4 della S.S.D. PRO SESTO SRL, GATTONI TOMMASO, solo a seguito della terza ammonizione comminata al 85′ e successiva alle precedenti del 20′ e del 75′, comminate sempre all’indirizzo del medesimo calciatore;
– lette le controdeduzioni depositate dalla S.S.D. PRO SESTO SRL, con le quali si chiede nel merito, in via principale, di dichiarare l’inesistenza e, in via subordinata, la non decisività e ininfluenza dell’errore tecnico lamentato dalla ricorrente e, in via istruttoria, l’inammissibilità dei mezzi di prova prodotti;
– rilevato come ai sensi dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare riprese televisive o “altri filmati”, come quello allegato dalla reclamante a riprova delle proprie affermazioni, quale mezzi di prova volti a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;
– rilevato che il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato il 30 ottobre 2019, ha espressamente riconosciuto l’errore nel quale è incorso, affermando di “aver commesso un errore in buona fede, ammonendo per ben tre volte lo stesso giocatore” individuato nel calciatore n. 4 della S.S.D. PRO SESTO SRL; – considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato un errore non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha inciso sul regolare svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, let. c) CGS;

Dispone:
1) di accogliere reclamo
2) la ripetizione della gara oggetto di reclamo;
3) la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza;
4) di non addebitare la tassa di reclamo.

Autore

Cosa ne pensi?