SERIE D – Acr Messina: vittoria a tavolino contro l’Acireale

È notizia di poco fa l’accoglimento del ricorso dell’Acr Messina mosso contro l’Acireale Calcio. Il problema stava nella posizione irregolare di un tesserato acese (Cannino) che doveva scontare alcune giornate di squalifica. Avendo preso parte alla gara, la società peloritana ha fatto ricorso e ha potuto portare a casa i 3 punti. Ecco il comunicato, ripreso dalla pagina del Messina:

Il giudice sportivo si è pronunciato nel pomeriggio attestando che il calciatore ospite Cannino non poteva prendere parte, in quanto squalificato, alla gara giocata al “Franco Scoglio” lo scorso 8 settembre.

La decisione del giudice sportivo è arrivata e conferma che il ricorso del Messina era fondato. Il calciatore dell’Acireale Francesco Cannino non aveva titolo a partecipare alla gara andata in scena lo scorso 8 settembre allo stadio “Franco Scoglio” dal momento che doveva ancora scontare un turno di squalifica, inflitta ai suoi danni dopo una gara della fase nazionale Juniores disputata nella passata stagione con il Città di Messina. Accolto, dunque, il reclamo presentato dal Messina e ribaltato il punteggio maturato sul campo, che aveva sorriso all’Acireale (1-2). Il risultato della gara valida per la seconda giornata del girone I di Serie D diventa 3-0 a favore dei giallorossi, che balzano così in ottava posizione in classifica a quota 6 punti.

Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso nel pomeriggio dal comitato Interregionale della LND:

ACR MESSINA – ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946;
– rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÁ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÁ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019;
– rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato l Nazionale Juniores under 19 – 2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal CITTÁ DI MESSINA;
– rilevato che nell’ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÁ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019;
– Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera:
4) di accogliere il reclamo;
5) di infliggere alla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
6) di non addebitare il contributo di reclamo.”

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