Reddito di emergenza – Rinnovato per giugno e luglio, ecco la situazione

Sta prendendo forma il nuovo decreto Sostegni bis per il sostegno economico di imprese e famiglie. Tra le misure della bozza composta da 48 articoli, di cui 10 sono senza testo, spunta un articolo che introduce la proroga del Reddito di emergenza per altre due mensilità, dopo le prime tre introdotte dal decreto Sostegni di marzo 2021.

Per l’anno 2021 sono riconosciute ulteriori due quote di Reddito di emergenza oltre a quelle di marzo, aprile e maggio (aggiunte grazie al dl Sostegni) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla legge.

Le ulteriori due mensilità riguardano i mesi di giugno e luglio 2021, la cui richiesta va inoltrata all’Inps entro il 30 giugno 2021 con le modalità già in uso per le tre mensilità del dl Sostegni.

L’importo rimane invariato: da un minimo di 400 a 840 euro sulla base della composizione familiare. Anche i requisiti sono gli stessi, cambia invece il mese di riferimento per il valore del reddito familiare che non dovrà superare l’importo registrato a marzo 2021.

Il decreto Sostegni in bozza specifica che il Reddito di emergenza viene riconosciuto anche ai soggetti che hanno terminato Naspi e Discoll tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021, ma in questo caso l’importo è in quota fissa di 400 euro.

Le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di Emergenza devono presentare la domanda tramite modello predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
La domanda può essere presentata:

online sul sito Inps, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Qualunque sia la modalità scelta, al momento di richiedere il Rem è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.

Hanno diritto a richiedere e ottenere il reddito di emergenza le famiglie con:

residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
un valore del reddito familiare, nel mese di riferimento, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio (dai 400 agli 840 euro);
un valore del patrimonio mobiliare nell’anno 2020 inferiore a 10mila euro per un nucleo unifamiliare, aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila. La soglia si alza a 25mila euro nel caso in cui in famiglia ci sia una persona con disabilità grave certificata e non autosufficiente;
un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Inoltre, per le famiglie in affitto, è stato previsto un aumento delle soglie di accesso al sostegno (fissate in precedenza a un massimo di 15mila euro di Isee e 20mila euro di patrimonio mobiliare) pari a un dodicesimo del canone di locazione. Quindi se, ad esempio, un nucleo familiare paga 4200 euro all’anno di affitto, le soglie di accesso saranno aumentate di 350 euro senza che il Rem venga ridotto.

Il Rem continua a non essere compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito il Reddito o la Pensione di Cittadinanza, una pensione diretta o indiretta (è escluso però l’assegno di invalidità), un qualunque sostegno pubblico per far fronte all’emergenza Covid o uno stipendio lordo di lavoro dipendente superiore all’importo spettante del Rem (dai 400 agli 840 euro).

Autore

Cosa ne pensi?