Reddito di emergenza – Ecco i requisiti e come fare domanda
Tra le diverse misure messe in campo dal governo Draghi per fronteggiare la grave crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria c’è la proroga del Reddito di Emergenza. Misura straordinaria di sostegno al reddito che per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 viene riconosciuto a fronte di domanda da parte dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti.
Con il messaggio 1° aprile 2021 n. 1378 l’Inps ha chiarito che il decreto-legge 22 marzo 2021, il cosiddetto decreto Sostegni (qui lo speciale QuiFinanza), innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020 con il governo Conte, ha previsto la possibilità di erogare il beneficio a nuove categorie. Ecco quali:
nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;
coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro. In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio del punto precedente e in alternativa ad esso.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, di questi requisiti:
regolare residenza in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza e questo requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il Rem;
reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Per i nuclei familiari che risiedono in affitto, dichiarato in DSU, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.
patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020, verificato al 31 dicembre 2020, inferiore a 10mila euro. Questa soglia è elevata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni al posto di quello ordinario.
In attesa della pubblicazione della circolare con la quale verrà illustrata nel dettaglio la misura, il messaggio dell’Inps fornisce anche le prime indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda. Il Rem può essere richiesto all’Inps dal 7 al 30 aprile 2021.
La domanda può essere presentata esclusivamente on line attraverso:
sito internet dell’Inps autenticandosi con PIN (ricordiamo che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
istituti di patronato.