Reddito di emergenza – Ecco i casi per cui è possibile averlo
Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi (qui lo speciale QuiFinanza) ha stabilito la proroga di altri tre mesi per il Reddito di emergenza, misura di sostegno economico istituita dal governo Conte con il Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge: cioè, com per il Reddito di cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare a cui appartiene.
Con il messaggio 1° aprile 2021 n. 1378 l’Inps ha chiarito a chi spetta il beneficio, anche in casi particolari. Vi sono cioè delle situazioni di eccezione, rispetto ai requisiti generali che potete trovare approfonditi qui, in cui viene comunque riconosciuto.
Solo nel caso in cui non sussistano i requisiti generali stessi indicati nell’articolo 12, comma 1, del decreto–legge, il comma 2 prevede che il REM venga riconosciuto anche a chi abbia terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI e DIS-COLL e abbia un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.
Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente, valutata tramite l’indicatore ISEE, e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità.
Ecco i requisiti specifici:
residenza in Italia al momento di presentazione della domanda per il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento;
DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro.
Per il diritto al REM ai sensi del comma 2 è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI o della DIS-COLL e ha un ISEE non superiore ai 30mila euro, non sia titolare:
di una delle indennità Covid di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021, cioè quelle predisposte per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
di un contratto di lavoro subordinato, alla data del 23 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
in caso di intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.
La domanda va presentata dal 7 al 30 aprile.