Reddito di emergenza – Arrivano nuove domande, ecco la situazione
Partiranno il 1° luglio le domande per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre del Reddito di emergenza, riconosciute dal decreto legge n. 73/2021.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente fino al 31 luglio 2021. A darne notizia è l’Inps con una nota pubblicata oggi 15 giugno.
Reddito di emergenza, presentazione nuove domande
L’Inps aprirà il canale per le domande delle ulteriori 4 mensilità di Rem introdotte con il Sostegni bis dal 1° luglio e fino alla scadenza del 31 luglio 2021. È questo il lasso temporale annunciato con il comunicato stampa del 15 giugno.
Dal mese di giugno e fino a settembre, alle famiglie in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e fino ad un massimo di 840 euro.
I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda tramite i consueti canali:
sito internet Inps, autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
Istituti di patronato.
La nota dell’Inps comunica che verranno fornite nei prossimi giorni specifiche istruzioni in merito alla platea dei beneficiari così come alle cause di incompatibilità con altri bonus e indennità.
Le famiglie che per la prima volta richiedono il Reddito di Emergenza devono presentare la domanda tramite modello predisposto dall’Inps, mentre non hanno necessità di farlo i nuclei che in passato hanno già ricevuto questo sostegno. Al momento di richiedere il Rem è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente. Nel caso di presenza di minorenni in famiglia, si può presentare l’Isee minorenni, mentre non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Il beneficio economico del Rem è determinato moltiplicando 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
L’importo del beneficio economico non può essere superiore a 800 euro mensili, tranne nelle ipotesi in cui la scala di equivalenza viene maggiorata fino a 2,1.
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:
0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che – al momento della presentazione della domanda – si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione; la presenza di un componente che si trova in tali condizioni deve essere autodichiarata in domanda.
Di seguito alcuni esempi di calcolo del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare:
Un adulto: scala di equivalenza 1, 400 euro
Un adulto e un minorenne: scala di equivalenza 1.2, 480 euro
Due adulti: scala di equivalenza 1.4, 560 euro
Due adulti e un minorenne: scala di equivalenza 1.6, 640 euro
Due adulti e due minorenni: scala di equivalenza 1.8, 720 euro
Tre adulti e due minorenni: scala di equivalenza 2, 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave: scala di equivalenza 2.1: 840 euro