Reddito di Cittadinanza – Ecco come ottenere il bonus da 600 Euro
Come ottenere il bonus per il reddito di Cittadinanza
Sì al bonus 600 euro ai beneficiari e a riportarlo è il decreto Economia.
Siamo in attesa del Consiglio dei Ministri previsto per queste settimana, ma il testo in bozza circolato nelle ultime ore sembra confermare che alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza potranno ricevere il bonus 600 euro.
ll nuovo decreto in esame prevede anche la compatibilità del beneficio con il reddito di emergenza. Non solo la condizionalità, come era accaduto con il decreto Cura Italia di marzo convertito nella legge n.27/2020, viene sospesa per chi percepisce il sussidio per altri due mesi. Vediamo ora come i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno ottenere il bonus 600 euro a titolo integrativo.
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Sì al bonus 600 euro ai beneficiari
Arriva il sì al bonus 600 euro anche per i beneficiari del sussidio, cosa fino a oggi non prevista dal Cura Italia e a stabilirlo è il nuovo ex decreto di aprile o almeno la sua bozza in attesa del testo ufficiale.
Il comma 19 dell’articolo 22 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) riferito al bonus 600 euro che per qualcuno diventa di 1.000 per il prossimo mese, recita testualmente:
“Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.”
Il bonus 600 euro viene riconosciuto a titolo integrativo, vale a dire che chi ne avrà diritto potrà percepire la somma determinata, qualora il reddito di cittadinanza sia inferiore a 600 euro, dalla differenza tra 600 e l’importo del beneficio.
Ecco per chi
Vediamo ora in merito al bonus 600 euro e reddito di cittadinanza a chi è dedicato il comma 19 dell’articolo 22 dell’ex decreto di aprile che abbiamo analizzato facendo riferimento ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8, e 10 dello stesso.
Sappiamo che nel decreto Cura Italia il bonus 600 euro non era riservato ai percettori del reddito di cittadinanza laddove era chiaramente scritto nero su bianco all’ articolo 31 che recita:
“1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.”
Cambio di rotta dunque dal momento che i commi sopra citati si riferiscono a beneficiari che siano:
- i soggetti (liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa- art. 27 Cura Italia) già beneficiari del bonus 600 euro nel mese di marzo (comma 1);
- ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata (comma 2);
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata (comma 3);
- ai soggetti (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago art. 28 Cura Italia) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità (comma 4);
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (comma 5);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 Cura Italia) già beneficiari dell’indennità nel mese di marzo 2020 (comma 6);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 7);
- ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (comma 8);
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
Considerando che per alcune di queste categorie il bonus di 600 euro nel mese di marzo diventa di 1.000, per capire fino in fondo è necessario attendere il decreto di maggio (ex decreto di aprile) per conferma e le disposizioni seguenti in merito.
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