Pensione di invalidità – Ecco cosa si può fare per riceverla
La possibilità di richiedere l’aumento della pensione di invalidità civile è stata prorogata al 30 ottobre. L’incremento è stato deciso in seguito al pronunciamento della Consulta che a giugno aveva giudicato insufficienti i 285 euro previsti fino ad oggi. L’aumento porta quindi l’assegno mensile a 651,51 euro per tredici mensilità. Questo spetta a invalidi civili totali, sordi e ciechi civili assoluti che abbiano già compiuto 18 anni e non più solo a partire dai 60 anni. La domanda può essere presentata direttamente dal beneficiario dell’assegno o, in alternativa, da un intermediario. La richiesta deve essere presentata accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, che si trova sul portale dell’Inps. Per prima cosa è necessario fare “espressa richiesta” dell’aumento che verrà riconosciuto con decorrenza a partire dal primo agosto. Nel campo della domanda denominato “Note” bisognerà scrivere: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”. Il diritto alla maggiorazione sull’assegno mensile richiede, inoltre, dei requisiti reddituali. Innanzitutto, nel caso non sia coniugato, il beneficiario della pensione non deve possedere un reddito superiore 8.469,63 euro. Nel caso, invece, sia coniugato non deve avere redditi superiori a 8.469,63 euro e redditi cumulati con il coniuge non superiori a 14.447,42 euro. Inoltre, è importante ricordare che non concorrono le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia, gli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile secondo la legge numero 210 del 25 febbraio 1992. Non concorre nemmeno il reddito della casa di abitazione. Nel caso dei coniugi, se entrambi hanno diritto all’aumento, quest’ultimo concorre al calcolo del reddito. Di conseguenza, se l’attribuzione dell’incremento a uno dei due comporta il raggiungimento del limite reddituale cumulato, all’altro coniuge non spetta nulla. In caso contrario, ovvero di mancato raggiungimento del limite, l’importo deve tenere conto del reddito comprensivo dell’incremento già riconosciuto all’altro coniuge. L’aumento porta l’assegno mensile dai 285 euro previsti finora a 651,51 euro