Pensione – Arriva la privilegiata, ecco di cosa si tratta
Pensione – Arriva la privilegiata, ecco di cosa si tratta
Istituita con DPR numero 1092 del 1973 e riguardante tutti i dipendenti del personale pubblico, la pensione privilegiata è stata abrogata nel 2011 con la riforma Fornero, che ha escluso da tale sussidio quasi tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione. Ancora oggi, però, ci sono delle eccezioni per assegnare tale pensione riconosciuta a causa di infermità o lesioni per cause di servizio: il personale appartenente alle forze armate, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e al corpo dei Vigili del Fuoco e soccorso pubblico e i superstiti.
Riguardo il calcolo della pensione, bisogna valutare i vari gradi di infermità riconosciuti. La pensione privilegiata sarà pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla prima categoria, mentre sarà pari pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° categoria. Se si raggiunge un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, qualora più favorevole, la pensione privilegiata sarà liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo.
Se al momento della lesione o infermità il militare era allievo d’accademia, la pensione viene determinata in base al grado che rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia stessa e al trattamento economico che gli sarebbe spettato nel grado, qualora fosse rimasto con lo stato si sottufficiale. In caso si tratti di militare di leva al momento dell’infortunio, la pensione viene liquidata sulla base di apposite tabelle, a seconda della gravità della menomazione subita: discorso medesimo per graduati e militari di truppa.