INPS – Cosa cambia per ottenere il Bonus Autonomi

Bonus autonomi per emergenza Covid-19: cosa cambia?

Il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, previsto dall’art. 27 del Decreto-Legge n. 18/2020, è stato erogato a marzo ed è già stato rinnovato ad aprile, automaticamente, per i soggetti già beneficiari. L’assegno salirà fino a 1.000 euro a maggio per alcune tipologie di lavoratori. Ma cambieranno i criteri di accesso.

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A chi spetta il bonus da 600 euro

Per i mesi di aprile e maggio è prevista un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi, non titolari di pensione, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Le categorie dei beneficiarli includono i lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato l’attività tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e con almeno trenta giornate lavorate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, di cui al D.Lgs. n.81/2015, che abbiano lavorato per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; i lavoratori autonomi, privi di partita iva, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile); gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020.

A chi spetta il bonus da mille euro

Per accedere all’indennità di 1.000 euro prevista per il mese di maggio 2020 bisognerà appartenere ad una delle seguenti categorie e non essere titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria: liberi professionisti titolari di partita iva attiva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre del 2019; lavoratori titolari di rapporti di Co.co.co., iscritti alla Gestione separata, titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, che per far fronte all’emergenza hanno sospeso o cessato la propria attività, oppure subito una riduzione di almeno il 33 % del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020; lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto. lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano smesso di lavorare tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020.

Come si calcola la perdita del 33% di fatturato

Per calcolare la perdita di fatturato subita dal lockdown, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato, comprese le eventuali quote di ammortamento. Il soggetto che intende richiedere il bonus dovrà presentare la domanda all’Inps nella quale autocertifica il possesso di tali requisiti. L’Inps comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. Infine, l’Agenzia stessa comunicherà all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

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