INPS, Bonus stagionali 2400 euro: quando arrivano e nuovi requisiti
Bonus stagionali in partenza. L’indennità una tantum di 2.400 euro prevista, come riporta trendonline.com, per i lavoratori impiegati in attività stagionali, intermittenti, di spettacolo, autonomi e occasionali, insieme ad altre categorie che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si sono trovate nella condizioni di dover ridurre le ore di lavoro, nei casi peggiori abbassare la saracinesca definitivamente – è stata confermata nel Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo.
Ma questa non è l’unica novità. Il nuovo decreto, infatti, estende ad ulteriori categorie di lavoratori l’opportunità di poter accedere al beneficio in questione.
Proprio dal punto di vista procedimentale, è l’INPS a dettare i primi chiarimenti con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021. Alcuni lavoratori stagionali percepiranno il bonus senza alcun bisogno di presentare domanda di richiesta altri, invece, non riceveranno automaticamente l’importo stabilito.
Scopriamo nei dettagli chi potrà beneficiare dei 2400 euro stabiliti dalla misura e i requisiti da soddisfare per poter richiedere il bonus all’INPS. Ma soprattutto cercheremo di fugare ogni dubbio sulla probabile data in cui avverrà il pagamento, su chi potrà ricevere l’accredito automatico della cifra e chi, invece, dovrà farne domanda.
Bonus stagionali: la platea di beneficiari si allarga
Non è la prima volta che si sente parlare di bonus stagionali. Il tema era già stato affrontato prima dell’inversione di rotta dal Ristori 5 al Decreto Sostegni.
Già si parlava di sostegni al turismo il 21 gennaio 2021, quando l’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, aveva fatto recapitare alla Commissione Europea una lettera contenente gli obiettivi in programma che giustificavano lo scostamento di bilancio.
All’epoca si parlava di un importo di 1.000 euro al mese che, per tre mensilità e per complessivi 3.000 euro, avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori.
Tuttavia, la situazione ha preso un’altra piega. Il Decreto Sostegni, infatti, ha ufficializzato la riduzione dell’importo a 800,00 euro. Non più 1.000 euro al mese per un importo complessivo pari a 3.000,000 per tre mensilità, ma 800,00 euro per complessivi 2.400,00.
Nonostante il taglio operato sul beneficio, si è cercato in qualche modo di mettere una toppa sul buco estendendo almeno la platea dei soggetti destinatari.
Non a caso, nel Decreto Sostegni (art. 10, comma 3, lett. A) sono stati inclusi tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche altre categorie di lavoratori. Si tratta dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, esclusi dalle disposizioni in materia di indennità Covid-19 nei precedenti decreti emergenziali.
Bonus stagionali, i beneficiari: lavoratori termali e del turismo
La platea dei beneficiari, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del DL 41/2021, ricalca quella già delineata nei mesi precedenti con l’aggiunta delle categoria sopra indicate.
In particolare, potranno beneficiare del bonus di 2.400,00 euro i lavoratori stagionali e in somministrazione appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. Non è riconosciuto, però, indistintamente a tutti i lavoratori che si rivedono in questa categoria. L’accesso alla misura, infatti, è subordinato al rispetto di alcuni requisiti indispensabili.
Tali lavoratori dovranno aver subito una cessazione involontaria dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 e, sempre nello stesso periodo e per almeno 30 giornate, dovranno aver svolto attività lavorativa.
Nulla sarà corrisposto a quanti percepiscono Naspi, pensioni o altro reddito.
A disciplina diversa sono sottoposti i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A questi spetterà il riconoscimento del contributo solo se:
• Titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a 30 giornate nei settori trattati e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
• Titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.
Inoltre, i lavoratori non dovranno avere pensione e un rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021.
Bonus stagionali: i requisiti d’accesso per autonomi e intermittenti
Rientrano nel bacino dei lavoratori stagionali a cui è indirizzato il bonus anche i lavoratori dipendenti e autonomi ed intermittenti.
Più nei dettagli, la misura è rivolta ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori differenti da quelli fin qui trattati (turismo e stabilimenti termali) purché soddisfino un requisito: dovranno aver terminato, non in modo volontario, il rapporto di lavoro nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021. Anche in questo caso, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, nello stesso periodo, per almeno 30 giorni.
Stessa sorte spetta ai lavoratori intermittenti, mentre a diverso trattamento sono sottoposti gli autonomi occasionali. Per questi, privi di partita IVA, sarà sufficiente essere titolari (tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021) di contratti autonomi occasionale con iscrizione alla Gestione separata alla quale devono aver pagato almeno un contributo mensile, sempre nello stesso arco temporale.
Il bonus stagionali di 2.400,00 euro spetta anche agli incaricati di vendita a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 ma non ad altre forme previdenziali obbligatorie, con un reddito d’attività per l’anno 2019 superiore ai 5.000,00 euro.
Particolare attenziona va prestata al fatto che, le tre categorie (incaricati di vendita a domicilio, gli autonomi occasionali e i lavoratori dello spettacolo) al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, non dovranno risultare possessori di un rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né pensioni.
Operatori dello spettacolo: requisiti per ottenere il bonus stagionali
Buone notizie arrivano altresì per i lavoratori dello spettacolo. La categoria che più di altre sta avvertendo il colpo delle disposizioni di Governo attuate per il contenimento della Covid-19 potrà richiedere il benefit di 2.400,00 euro. Ad ogni modo, il riconoscimento dell’indennità risulta ancorato all’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, potranno beneficiare dell’incentivo i lavoratori del settore iscritti al Fondo pensioni che nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 hanno versato almeno 30 contributi giornalieri. Gli stessi dovranno avere un reddito, riferito all’annualità 2019, non superiore ai 75.000 euro.
In alternativa, i lavoratori iscritti all’apposito Fondo pensioni che hanno almeno sette contributi giornalieri, versati sempre nello stesso arco di tempo, ma con un reddito 2019 questa volta non superiore a 35.000 euro.
Esclusi dal beneficio sono i titolari di pensione e contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del Decreto Legge n. 81 del 2015 e senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.
Bonus stagionali: i chiarimenti dell’INPS su chi deve presentare domanda
Le istanze di richiesta bonus riservate alle categorie di lavoratori stagionali potranno essere inviate, tramite canale digitale, all’INPS entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021. Tuttavia, chi incontra problemi nella compilazione del modulo online potrà avvalersi del supporto di un CAF o patronato che provvederà al completamento della domanda occupandosi poi dell’invio.
Non a tutti, però, è richiesta la presentazione della domanda. Come reso noto dall’INPS nella circolare dello scorso 25 marzo, l’indennità Covid-19, per la quale il Governo Draghi ha stanziato all’incirca 900 milioni di euro, sarà erogata automaticamente (quindi senza bisogno di presentare richiesta) a coloro che hanno già beneficiato delle indennità prevista dal Decreto Ristori (n. 137 del 2020).
In altre parole, i beneficiari del bonus Covid-19 di 2.400,00 euro non dovranno fare nessuna nuova domanda. Il beneficio verrà pagato dall’Ente con le stesse modalità seguite in precedenza.
Al contrario, i lavoratori appartenenti alle categorie escluse dal Decreto Ristori ma inserite recentemente nel Decreto Sostegni dovranno presentare domanda di richiesta del contributo una tantum e onnicomprensivo di 2.400,00 euro all’INPS entro il 30 aprile 2021.
Attenzione però, va ricordato che il bonus stagionale non può essere richiesto più di una volta dallo stesso beneficiario.
Possono presentarsi, infatti, casi di lavoratori appartenenti contemporaneamente a più categorie sopra citate. Nulla da fare, in queste situazione l’indennità contributiva viene corrisposta una sola volta.
Diversamente, è consentita la cumulazione con l’assegno di invalidità.
Quando sarà effettuato il pagamento del bonus stagionali?
Come risulta nella circolare del 25 marzo, l’INPS fornisce solo una serie di indicazioni “in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche”.
Questo significa, quindi, che non ci sono notizie ufficiali circa le date di accredito dell’indennità. Tuttavia, è possibile fare delle ipotesi.
Tenendo conto del fatto che per i beneficiari dell’indennità Covid-19 i pagamenti avverranno in modo automatico, si può ipotizzare per questi un pagamento dell’importo per fine aprile 2021.
Diverso è il discorso per i nuovi lavoratori che dovranno fare domanda entro il 30 aprile 2021. In questo caso, con molta probabilità bisognerà attendere metà maggio per ottenere l’accredito.