Novità per le visite fiscali dell’Inps, le cosiddette visite mediche di controllo (VMC). È attivo il nuovo servizio nel portale web dell’Inps per comunicare al medico fiscale la variazione del domicilio rispetto a quello indicato nel certificato. L’Inps, con una nuova circolare del 23 settembre 2020, ha comunicato che è disponibile online il nuovo servizio “Sportello al cittadino per le VMC” per comunicare la variazione dell’indirizzo, rispetto al domicilio indicato nella certificazione telematica rilasciata dal medico curante. Il nuovo servizio sostituisce le modalità in vigore fino a questo momento per comunicare la variazioni di indirizzo, e cioè l’e-mail alla casella medico-legale della sede Inps di competenza o la comunicazione tramite call center. L’e-mail e la chiamata al call center però possono essere ancora utilizzate nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Il servizio telematico non sostituisce, in alcun modo, “gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro”. Il nuovo strumento offerto dall’Inps è valido sia per i lavoratori del settore privato sia per i lavoratori del settore pubblico. In caso di comunicazione errata del domicilio possono esserci conseguenze sul riconoscimento dell’indennità di malattia, e anche l’applicazioni di pesanti sanzioni disciplinari.
Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità, il lavoratore deve seguire alcuni passaggi. Occorre accedere al portale web dell’Inps e autenticarsi tramite le proprie credenziali dispositive (a breve sarà possibile accedere solo tramite sistema pubblico d’identità digitale Spid). Poi si entra nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le VMC. Si può comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione ‘Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo’. È possibile variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia. Il lavoratore può controllare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto. Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore nei seguenti casi. In fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’Inps. Al momento della consultazione degli esiti della visita fiscale, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta dell’accertamento sanitario e il datore abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore