INPS – Arriva una nuova procedura per il bonus da 2400 euro

È attiva la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2.400 euro previsto dal DL Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere il bonus entro il 31 maggio 2021.

Il decreto Sostegni “ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità” grazie al decreto Ristori. Il Dl ha però ampliato la platea dei beneficiari: ha incluso anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.
L’erogazione dell’indennità una tantum è per le seguenti tipologie di lavoratori:

i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e che non abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.
i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità. L’indennità Covid-19 del 2021 non è cumulabile con:

l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”;
l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
il Reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare);
l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.
Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la NASpI.

Riguardo al Reddito di cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.

L’indennità Covid-19 del 2021 è cumulabile con:

l’assegno ordinario di invalidità;
la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
la DIS-COLL;
le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Bonus 2.400 euro, come fare domanda
La domanda potrà essere presentata accedendo alla pagina Inps dedicata.

Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 2.400 euro. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere questa indennità entro il 31 maggio 2021.

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato con le credenziali di accesso ai servizi: Spid di 2 livello o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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