Decreto Rilancio – Il bonus da 600 Euro diventa da 1000 Euro
Decreto Rilancio – Il bonus da 600 Euro diventa da 1000 Euro
Il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro. Il decreto Rilancio prevede che i 600 euro di bonus diventino 1.000 euro, ma non per tutti, andando a modificare gli articoli del decreto n.18/2020 Cura Italia di marzo convertito nella Legge n.27/2020 del 24 aprile.
Parliamo del bonus di 600 euro per partite Iva, professionisti, Co.co.co., per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che diventa da 1.000 nel mese di maggio per chi si è visto ridurre il reddito nel 2020 a causa dell’emergenza COVID-19 e del conseguente lockdown ed è anche esteso a categorie di beneficiari a marzo escluse. Per queste categorie di lavoratori sono previste nel nuovo decreto due mensilità del bonus.
Il decreto Rilancio prevede anche per i mesi di aprile e maggio il bonus di 600 euro dunque che per qualcuno diventa da 1.000 euro. Vediamo per chi analizzando la bozza del decreto.
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Bonus 600 euro diventa da 1.000 nella bozza del decreto Rilancio
Il bonus 600 euro diventa da 1.000 nella bozza del decreto Rilancio, ma per chi? A stabilirlo è l’articolo 22 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 Lavoro CAPO I. Come si legge nel testo in bozza:
“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”
L’erogazione avverrà immaginiamo nel mese di maggio, dal momento che la quota di marzo, con molti ritardi e difficoltà, è arrivata nel mese di aprile. L’articolo 27 si riferisce chiaramente ai professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Ai professionisti di cui sopra l’indennità per il mese di maggio 2020 è riconosciuta, si legge nella bozza, per una cifra pari a 1.000 euro se dimostrano una riduzione pari al 33% del fatturato del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019.
Dunque per gli stessi beneficiari il bonus afferente al mese di aprile il bonus sarà di 600 euro, mentre la quota di maggio sarà di 1.000 euro.
Lo tesso discorso vale per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
“che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto”
Nel primo caso la riduzione del reddito nel bimestre per ottenere i 1.000 euro nel mese di maggio vengono calcolati, come si legge nella bozza dell’ex decreto di aprile, secondo il principio di cassa:
“come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.”
Per ottenere i 1.000 euro è necessario dunque provarlo presentando all’INPS la domanda nella quale si autocertifica la presenza dei requisiti. L’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda che a sua volta comunicherà l’esito della verifica dei dati reddituali sulla base di accordi ci cooperazione tra le parti.
Il bonus di 600 euro diventa di 1.000 euro anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, nella stessa misura e modalità stabilite per i professionisti di cui sopra.
Bonus 1.000 euro lavoratori turismo
Bonus di 1.000 euro anche per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali. In particolare si va a modificare l’articolo 29 del decreto Cura Italia. Nella bozza del nuovo decreto, sulla base del meccanismo che abbiamo sopra illustrato si legge:
“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.”
E per il mese di maggio 2020 il bonus diventa di 1.000 euro come si legge sempre nel Dl Rilancio comma 7 dell’articolo 22:
“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.”
Per ottenere il bonus da 1.000 euro è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
“aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
Lo stesso bonus di 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra.
Bonus 600 euro decreto Rilancio per nuove categorie
Il bonus resta da 600 euro nel decreto Rilancio per i mesi di aprile e maggio, ma per nuove categorie i lavoratori esclusi dai benefici nel precedente decreto Cura Italia.
Come si può leggere al comma 8 del nuovo decreto è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese, ai b che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e alla stessa data devono risultare iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ancora il bonus di 600 euro viene riconosciuto anche per il mese di aprile ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Bonus 600 anche a chi prende il reddito di cittadinanza
L’ultima novità sul bonus di 600 euro è che questo spetterebbe anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Questa è una condizione nuova rispetto al Cura Italia e il meccanismo è il medesimo del Reddito di emergenza.
Si legge all’articolo 22 della bozza dell’ex decreto di aprile che stiamo analizzando che nel rispetto dei requisiti che abbiamo visto il bonus 600 euro è riconosciuto anche:
“ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.”
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