Decreto Rilancio – Arrivano nuovi chiarimenti sulla Cassa Integrazione

Decreto Rilancio – Arrivano nuovi chiarimenti sulla Cassa Integrazione

Nel decreto Rilancio, fra le altre cose, il governo ha stabilito un prolungamento della cassa integrazione. Tuttavia un decreto del 17 giugno definisce nuove regole e scadenze per l’ammortizzatore sociale che ha avuto maggiori problemi di erogazione nelle scorse settimane, con migliaia di lavoratori appiedati dall’emergenza Covid 19 che non riuscivano a sbrogliare la matassa né con e banche, né con le regioni.

Da quest’ultimo decreto si evince che le nove settimane di proroga di cassa integrazione, per un totale di diciotto settimane, possono essere richieste in modo frazionato: cinque iniziali, per un totale di quattordici settimane, e quattro successive.

Rispetto al dl Rilancio, il nuovo decreto stabilisce che le quattro settimane si possano richiedere per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Lo stesso decreto, seguito anche da un dettagliato messaggio INPS, fornisce nuove scadenze per inviare le domande di cassa integrazione o anche per correggere eventuali errori in istanze già presentate.

Le domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga possono essere presentate entro il 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande, vale a dire il trentesimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività.

Per domande di cassa integrazione riferite al periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 il nuovo termine è il 15 luglio 2020. Il 17 luglio 2020 è anche il termine per correggere eventuali errori od omissioni nella domanda, indipendentemente dal periodo per il quale si chiede l’integrazione salariale.

Il nuovo decreto fornisce chiarimenti anche sul pagamento diretto delle ulteriori nove settimane di cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS, anche con anticipo del 40%, introdotto dal dl Rilancio (vale anche per CIGO e assegno ordinario).

Si stabilisce infatti che il datore di lavoro, avuto l’anticipo, deve inviare entro il 17 luglio 2020 (sempre per periodi precedenti allo stesso) tutti i dati necessari perché l’Istituto possa erogare il residuo a saldo di cassa integrazione. Se non rispetta i termini gli oneri sono invece a suo carico. Il termine per chiedere l’anticipo per periodi precedenti al 18 giugno è fissato al 3 luglio 2020.

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