Cassa Integrazione – Non tutti potranno fare domanda, ecco perché
Cassa Integrazione – Non tutti potranno fare domanda, ecco perché
Per l’anticipo della cassa integrazione le domande dovranno essere presentate entro il 3 luglio 2020 come da circolare INPS n.78 del 27 giugno 2020.
L’Istituto torna a dare indicazioni su quanto previsto dagli articoli 2-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e introdotti dal decreto Rilancio e dal decreto n.52/2020 del 16 giugno 2020 che tra le altre cose ha previsto la possibilità di richiedere le 4 settimane di cassa integrazione ulteriori anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.
La circolare n.78 INPS torna a fare il punto sull’anticipo della cassa integrazione con pagamento diretto per il 40% da parte di INPS e in particolare per CIG ordinaria, assegno ordinario e in deroga.
Anticipo cassa integrazione INPS: le domande possono essere presentate entro il 3 luglio 2020, ma non tutti dovranno affrettarsi. La scadenza prossima è prevista, secondo la circolare INPS n.78, solo per i datori di lavoro che anche avendo fatto domanda di cassa integrazione prima dell’entrata in vigore del dl n.52/2020 quindi prima del 18 giugno 2020, non hanno ancora presentato i modelli SR41.
Come specifica INPS l’anticipo della cassa integrazione può essere richiesto sono per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o in deroga presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) che introduce le modifiche al Cura Italia di cui abbiamo detto sopra, vale a dire dal 18 giugno 2020.
Specifica INPS che per quanto riguarda l’anticipo della cassa integrazione in deroga questo può essere richiesto solo per periodi successivi alle prime nove settimane o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle cosiddette zone rosse e nelle Regioni delle cosiddette zone gialle. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS.
Le ulteriori nove (rispetto alle prime nove settimane del dl Cura Italia) nella modalità cinque più quattro, possono essere richieste solo dopo aver usufruito dell’intero primo periodo.
Non solo le prime nove per la cassa integrazione in deroga passano attraverso la richiesta alle Regioni, motivo questo per cui si sono verificati ritardi e si è provveduto a una semplificazione.
INPS specifica che ai sensi del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto Cura Italia, nonché del richiamo operato al comma 1 dell’articolo 22-quinquies, la presentazione delle domande di anticipo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga, con pagamento diretto da parte di INPS deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Se però tale periodo ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro 15 giorni dalla medesima data e quindi entro il 3 luglio 2020.
Proprio in virtù del principio di cassa integrazione INPS chiarisce che tale termine si applica e vale anche per le domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Istituto per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.
Per l’anticipo della cassa integrazione tra le scadenze previste nella circolare INPS n.78 sembra che quella del 3 luglio 2020 valga primariamente per i periodi che hanno avuto inizio prima del 18 giugno 2020 o per domande incomplete del modello SR41.
INPS secondo la normativa vigente autorizza le domande di anticipazione e pagamento dell’anticipo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse e i suddetti 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa, vale a dire la data indicata dal protocollo.
Le scadenze specifiche sono pertanto:
il 3 luglio per i datori di lavoro che hanno fatto domanda di cassa integrazione prima del 18 giugno e che intendono richiedere l’anticipo presentando il modello SR41 (se non intendono richiedere l’anticipo il termine è quello stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto n.52/2020 vale a dire “entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo.”;
il termine è il 3 luglio per i datori di lavoro che hanno iniziato a usufruire delle cinque settimane prima del 18 giugno e non hanno ancora fatto domanda di anticipo diretto da parte di INPS;
il 17 luglio per i datori di lavoro che hanno iniziato a fruire delle cinque settimane prima del 18 giugno 2020 e non vogliono ottenere l’anticipo diretto del 40% della cassa integrazione da parte di INPS;
se il datore di lavoro ha iniziato a fruire (o sta iniziando) delle ulteriori cinque settimane dopo il 18 giugno deve inviare la domanda per l’anticipo della cassa integrazione entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività;
il termine è fissato alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa se il datore di lavoro non vuole ottenere l’anticipo per le cinque settimane di cassa integrazione successive al 18 giugno 2020.
INPS nella circolare specifica anche come fare domanda per l’anticipo diretto del 40% della cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga. Come chiarisce l’Istituto la domanda di cassa integrazione essere presentata, anche tramite intermediario abilitato come un patronato, esclusivamente in via telematica mediante i consueti canali previsti per la prestazione che si intende chiedere.
In particolare i percorsi da seguire sono i seguenti:
per la cassa integrazione ordinaria “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”.
per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
La richiesta di pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell’INPS all’interno delle suddette procedure va fatta al momento dell’elaborazione delle stesse ed è quindi contestuale. Basta pertanto selezionare l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”.
Se non si vuole invece accedere all’anticipo, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. Selezionando “SI” bisognerà inserire obbligatoriamente:
codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
IBAN dei lavoratori interessati;
ore di cassa integrazione o anche di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Se i campi non sono compilati non è possibile inviare la domanda di cassa integrazione. Lo stesso se i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superano i controlli di correttezza formale, che INPS riporta in modo sintetico nella circolare:
codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
IBAN formalmente corretto;
totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235;
totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in domanda.
INPS specifica nella circolare:
“Il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.”
INPS chiarisce, come abbiamo anticipato, che dalla ricezione delle domande di anticipo della cassa integrazione impiegherà 15 giorni per liquidare la somma.
L’Istituto specifica che l’obiettivo è quello di rendere davvero efficiente il processo di semplificazione e di celerità con cui la somma dell’anticipo di cassa integrazione viene erogata.
Pertanto il pagamento sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.
Il datore di lavoro, chiarisce INPS, si impegnerà a presentare la domanda per il pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o di assegno ordinario, sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno Ordinario) e questo al fine di evitare che la stessa possa venire rifiutata.
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