Cassa Integrazione – Ecco tutte le nuove scadenze per richiederla
Cassa Integrazione – Ecco tutte le nuove scadenze per richiederla
A oggi sono ancora moltissimi coloro che attendono i primi pagamenti o anche i successivi della cassa integrazione. Non solo il decreto Rilancio, dopo il Cura Italia, come l’ultimo decreto n.52/2020 del 16 giugno, ha previsto delle modifiche e deroghe alla cassa integrazione, soprattutto per quello che concerne le scadenze.
Da considerare inoltre che da quanto è iniziata l’emergenza e il decreto Cura Italia ha introdotto le prime nove settimane di cassa integrazione che poi sono diventate diciotto, sono state ben ventisei le comunicazioni INPS in merito tra circolari e messaggi in ultimo la n.78 del 27 giugno.
Si è creato pertanto un caos normativo, un’ingarbugliata matassa di regole e scadenze in cui il datore di lavoro e i lavoratori fanno fatica a destreggiarsi.
Si parte dal ricordare che le settimane di cassa integrazione sono diciotto, nove previste dal decreto Cura Italia e nove settimane (cinque più quattro) con il decreto Rilancio.
Nel dettaglio per la cassa integrazione il datore di lavoro per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa può richiedere nove settimane fruibili nel periodo 23 febbraio 2020- 31 agosto 2020. Le prime nove settimane sono incrementate di ulteriori cinque settimane per l’intero arco temporale per quei datori di lavoro che abbiamo fruito interamente delle prime nove settimane. Solo le aziende che hanno fruito interamente delle prime quattordici settimane possono richiedere le ulteriori quattro anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Anche se l’azienda non ha completamente fruito delle prime nove può richiedere di completare la procedura e poi fare istanza per le ulteriori cinque. Per il completamento della fruizione delle settimane di CIGO già autorizzare il datore di lavoro deve inviare con la domanda un file Excel come da messaggio INPS 2101/2020.
Solo dopo aver completato queste prime quattordici settimane si possono richiedere, con una domanda ulteriore, le successive e ultime quattro settimane.
Per la cassa integrazione in deroga nel dettaglio:
- le prime nove settimane vanno sempre richieste passando per le Regioni;
- le ulteriori settimane (cinque più quattro) vanno richieste direttamente all’INPS come previsto dal dl Rilancio.
Per fare la domanda all’INPS in tal senso basta accedere, come da indicazioni, al portale dell’Istituto, ai servizi online nella sezione CIG e Fondi di solidarietà, opzione CIG in deroga INPS. Alla domanda di cassa integrazione vanno allegate le informazioni relative ai beneficiari.
In sede di prima applicazione però:
- la scadenza per l’invio delle domande è il 17 luglio per se questo termine è posteriore alla data prevista ordinariamente per la scadenza della stessa;
- la scadenza per l’invio delle domande riferite al periodo 23 febbraio-30 aprile è fissato al 15 luglio 2020.
- il datore di lavoro ha anche trenta giorni di tempo per correggere eventuali errori nell’istanza presentata, indipendentemente dal periodo di riferimento, dalla comunicazione della stessa e in ogni caso entro il 17 luglio 2020.
Per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga se viene richiesto il pagamento diretto con anticipo, sempre il termine per la presentazione della domanda è il quindicesimo giorno successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’istanza si sarebbe dovuta presentare, per periodi precedenti al 18 giugno, entro il 3 luglio, ma il termine come abbiamo visto è ordinatorio. Nel caso di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario il pagamento diretto da parte di INPS non è obbligatorio mentre per quella in deroga sì in quanto si opera una semplificazione richiesta e dovuta. Dall’obbligo sono escluse solo le aziende plurilocalizzate.
Per richiedere il pagamento diretto con anticipo del 40 % della cassa integrazione per periodi successivi al 18 giugno il sistema sul sito dell’INPS prevede un servizio specifico automaticamente impostato sul “SI”, ma il datore che non vuole richiedere l’anticipo può segnare l’opzione di rinuncia. Selezionando “SI” bisognerà inserire obbligatoriamente:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione o anche di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Se i campi non sono compilati non è possibile inviare la domanda di cassa integrazione.
Per inviare il modello SR41 il datore di lavoro ha tempo fino alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di cassa integrazione o entro trenta giorni dalla concessione della stessa se posteriore. Se successiva alla data ordinaria anche questo termine, in sede di prima applicazione, ha scadenza fissata al 17 luglio 2020.
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