Cassa Integrazione – Ecco cosa fare alla fine delle 18 settimane

Cassa Integrazione – Ecco cosa fare alla fine delle 18 settimane

Le diverse circolari INPS definiscono la gestione della cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali in emergenza Covid. Alla luce delle novità normative apportate dal Dl Rilancio e dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, l’istituto ha adeguato i criteri di calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti con causale Covid. Con quella del 10 luglio si danno le indicazioni su cosa fare al termine delle 18 settimane di fruizione.

La cassa integrazione per l’emergenza, anche in deroga, può essere richiesta per 9 settimane più ulteriori 5 entro il 31 agosto 2020. Ci sono poi 4 settimane che possono essere richieste tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, ma anche per periodi antecedenti come stabilito dal decreto n.52/2020. Una volta terminate le 18 settimane di cassa integrazione con causale COVID-19 i datori di lavoro possono fare richiesta di cassa integrazione ulteriore secondo la normativa solitamente in vigore.

La domanda di cassa integrazione ordinaria deve rientrare nelle causali previste dal decreto n.95442/2016, come per esempio “mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato”. Le regole ordinarie definiscono anche la durata della CIGO come da decreto n.148/2015.

Le causali ordinarie sono utilizzabili al termine delle 18 settimane anche se l’azienda evidenzia il legame delle stesse con l’epidemia di COVID-19 e in questo caso nella valutazione istruttoria non si dovrà verificare la sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

Al termine delle 18 settimane con causale COVID-19 le aziende possono fare richiesta della cassa integrazione ordinaria anche se la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deriva da un ordine della pubblica autorità o di un ente pubblico. Esiste a tal proposito un’apposita causale che rientra in quelli che sono definiti EONE, vale a dire eventi non evitabili, come ad esempio un sisma o un’alluvione. Per l’assegno ordinario dai Fondi di solidarietà bilaterali bisognerà ugualmente fare riferimento alle disposizioni previste dai singoli regolamenti.

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