Bonus Facciate – Detrazioni possibili anche per i balconi, ecco perché
Bonus Facciate – Detrazioni possibile anche per i balconi, ecco perché
Il Bonus prevede un maxi sconto fiscale del 90% dei costi sostenuti nel 2020 per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici senza un limite massimo di spesa, di cui possono beneficiare tutti.
Sempre per quanto riguarda i balconi, il bonus spetta per i lavori sul parapetto in muratura, sulla pavimentazione, la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, visto che sono interventi su elementi costitutivi dei balconi. Gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate (lastrici solari, tetti e pavimenti), così come gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, a eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, sono esclusi dall’agevolazione. Il Bonus facciate, infatti, spetta solo per le strutture opache verticali. Il Bonus, quindi, vale per i balconi ma non per i terrazzi
Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico
Hanno diritto al Bonus le zone A e B del decreto ministeriale 1444/68 o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La Zona A riguarda il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con caratteristiche a carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. La Zona B (zona di completamento) comprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A
A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi
Per avere la detrazione, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale con causale, codice fiscale beneficiario e partita Iva o codice fiscale della ditta che ha effettuato i lavori. Va conservata tutta la documentazione dalle fatture alla ricevuta del bonifico, dalle abilitazioni amministrative richieste al consenso ai lavori. Solo per gli interventi di efficienza energetica deve anche essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva degli interventi realizzati
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile su cui viene fatto l’intervento (proprietario, nudo proprietario, chi detiene un contratto di locazione). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile o parente entro il terzo grado) e i conviventi di fatto.