Bonus baby sitter – Arrivano nuove istruzioni, ecco la situazione

È attivo da qualche giorno il servizio online per fare domanda per il bonus baby sitter.

Il contributo previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 arriva fino a 100 euro a settimana e può essere usato per pagare, tramite Libretto Famiglia o con anticipo diretto Inps, l’acquisto di servizi di baby sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.

Con una nuova circolare, la circolare numero 58 del 14 aprile 2021, l’Inps ha fornito indicazioni di dettaglio per permettere ai genitori che ne hanno diritto di usufruire del bonus, come avviene il pagamento e con quali prestazioni è incompatibile.

Il bonus per servizi di baby sitting vale dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e può essere richiesto da alcune categorie di genitori lavoratori in caso di:

sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
infezione da SARS COVID-19 del figlio;
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Bonus baby sitter, a chi spetta
Il decreto 12 marzo lo limita ai seguenti beneficiari:

lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
lavoratori autonomi;
personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze Covid;
dipendenti settore sanitario pubblico e privato accreditato, medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118);
liberi professionisti, autonomi e titolari di partita Iva.

La misura bonus per servizi di baby sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità:

dal sito Inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” à “Tutti i servizi” à “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” à “Bonus servizi di babysitting”;
tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il Pin di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.

Il bonus per servizi di baby sitting ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.

Un volta effettuata la domanda e ottenuto il via libera dall’Inps, i genitori possono scegliere tra due modalità di utilizzo:

per pagare le prestazioni di baby sitting;
per la “comprovata iscrizione” a:
– centri estivi;
– servizi integrativi per l’infanzia;
– servizi socio-educativi territoriali;
– centri con funzione educativa e ricreativa;
– servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Nel primo caso l’erogazione avviene tramite Libretto Famiglia. Per poter fruire del bonus, il genitore beneficiario e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. L’utilizzatore deve effettuare l’appropriazione del bonus (ha tempo per farlo 15 giorni, a partire dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda) ed effettuare la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte.

Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.

Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per lo svolgimento delle prestazioni di baby sitting dovranno coincidere con il periodo di infezione da SARS COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.

Autore

Cosa ne pensi?