Assegni familiari, ecco le indicazioni sui nuovi importi e limiti di reddito
A partire dal 1 luglio, sono ufficialmente in vigore i nuovi importi e limiti di reddito per gli assegni familiari che a partire da inizio luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021 saranno maggiorati rispetto allo scorso anno per famiglie con figli. Con la circolare numero 60 del 21 maggio 2020, l’INPS ha aggiornato gli importi degli assegni, sulla scorta della variazione dei prezzi al consumo.
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Gli importi degli assegni familiari in vigore dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare: a questo link potete scaricare tutte le informazioni necessarie sul vostro pc.
L’assegno familiare spetta al nucleo familiare che possa essere composto da: richiedente lavoratore o il titolare della pensione; coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
Sono esclusi dal calcolo del nucleo familiare il coniuge che risulti essere di fatto e legalmente separato; il coniuge che ha abbandonato la propria famiglia o che risulta sciolto dall’unione civile; il coniuge e i figli (o gli equiparati) del cittadino straniero che non risultano residenti in Italia; i figli maggiorenni abili che non sono studenti o che non hanno un lavoro da apprendistato.
Per richiedere l’assegno familiare per dipendenti privati di aziende non agricole, oggi la domanda può essere presentata soltanto in via telematica sia attraverso il sito INPS o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato. La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Ricordiamo che lo stesso nucleo familiare può essere beneficiario di solo un assegno, la domanda deve essere presentata nuovamente ogni anno e vanno comunicate con tempestività le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno; l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito; il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni. E’ quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.